Avvocato – Procedimento disciplinare – Assoluzione per conformità ai canoni deontologici – Ricorso al C.N.F. del professionista – Inammissibilità per mancanza d’interesse

L’interesse ad impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale deve essere desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile. (Nella specie il C.d.O. aveva emesso sentenza di assoluzione poiché riteneva che il comportamento tenuto dal professionista nello svolgimento della propria attività professionale era stato improntato ai prescritti canoni deontologici). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 27 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 27 Maggio 2009 (assoluzione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment