L’Ordine (di Paola) chiede se si possa iscrivere nel registro dei praticanti un richiedente appartenente alle forze di polizia.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La questione dell’iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva.
L’opinione espressa con costanza in tali circostanze è quella che gli obblighi di rapporto e la condizione di subordinazione gerarchica incombenti sugli operatori delle forze dell’ordine siano radicalmente incompatibili con la riservatezza e l’indipendenza richiesti al praticante avvocato nello svolgimento delle sue funzioni, in ispecie quando questi viene concretamente in contatto con l’attività giudiziaria e con notizie processualmente rilevanti (cfr., sul tema, il parere 24 ottobre 2007, n. 39 e i precedenti ivi richiamati).
Va, tuttavia, segnalata la presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, medio tempore manifestatosi, che ritiene limitato il rischio di un “conflitto di appartenenza”, rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Detta giurisprudenza ritiene, inoltre, che la pratica legale svolta dai predetti agenti o funzionari di P.S. possa mantenere una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione nell’albo, poiché dovrebbe esser data loro la possibilità di “precostituirsi” un titolo professionale per eventuali scelte professionali future (si veda, in tal senso, la sentenza Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
La Commissione, pur nella piena consapevolezza della possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale si affermi ulteriormente, lo ritiene nondimeno ingiustificato e considera ancora di attualità le preoccupazioni che hanno determinato la pluriennale contraria prassi, in particolare in quanto poste a tutela della riservatezza e della fedeltà nella difesa dei diritti dei clienti.
In conclusione si ritiene che sia legittimo negare l’iscrizione nel registro di praticanti avvocati a membri delle forze dell’ordine in servizio, ancorché non possa escludersi il rischio di pronunce giudiziarie di segno contrario.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 25 Novembre 2009
- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment