Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Rapporti con la stampa – Divulgazione di notizia relative al mandato – Illecito deontologico

In materia di corretto rapporto tra il professionista e gli organi di stampa, pone in essere un comportamento contrario agli obblighi imposti dalla normativa deontologica il professionista che intrattenga con la stampa una crescente rapporto, consentendo la divulgazione di notizie relative al mandato difensivo conferito dal cliente
La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo. Il rispetto di tale vincolo da parte dell’avvocato costituisce condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto costituzionale del cittadino a difendersi, tanto più quando, come nella specie, la vicenda resa nota alla stampa, già di per se particolarmente delicata, veda coinvolta una persona minore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 aprile 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 30 settembre 2011, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 30 Settembre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 15 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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