Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Obbligo di informazione – Violazione – Omessa restituzione di documenti

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e. 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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