Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Sentenza penale di assoluzione con formula ampia – Limitazione del potere disciplinare – Diversità materiale e giuridica dei fatti contestati – Esclusione

L’autonomia dell’organo disciplinare, in presenza di assoluzione con formula ampia, deve ritenersi ridotta, a seguito della modifica dell’art. 653 c.p.p., a condizione che il giudice penale, abbia configurato i fatti consacrati nel capo d’imputazione in maniera identica a quelli contenuti nel capo d’incolpazione. Qualora, pertanto, i fatti oggetto di contestazione in sede penale e disciplinare risultino sia materialmente sia giuridicamente diversi tra loro, nessuna limitazione o compressione del potere disciplinare può essere operata dalla sentenza penale. (Nella specie, mentre la contestazione mossa in sede penale ineriva alle fattispecie di infedele patrocinio – mancata presentazione dell’atto di citazione e dei successivi atti di impulso del giudizio – e di appropriazione indebita aggravata, quella mossa in ambito disciplinare addebitava al professionista di aver comunicato ai propri clienti di aver promosso giudizio civile ricevendo a tal fine un acconto, senza procedere all’incarico ed attestando “falsamente” la pendenza del giudizio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 luglio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Luglio 2006
Giurisprudenza CNF

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