Il quesito (del COA di Trieste) attiene alla possibilità che, avendo alcuni comuni istituito mediante convenzione un ufficio legale comune, avvocati dipendenti di un ente locale svolgano la loro attività anche a favore degli altri comuni consorziati.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La Commissione richiama e conferma il recente parere 23 settembre 2009, n. 36, con il quale si è affrontata analoga problematica.
Più in particolare si è, in tale circostanza, ricordato che l’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933, stabilita al co. 2 l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo c. 4, lettera b), la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”.
La norma in parola, stante il suo carattere eccezionale e dunque la necessità di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
Anche nel caso oggi in esame la convenzione cui si riferisce il quesito è legata al disposto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), per i quali “… gli enti locali … possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
Appare, pertanto, ammissibile la creazione di un ufficio legale comune ai diversi enti pubblici convenzionati, che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono; non lo è, invece, la messa a disposizione da parte di un’Amministrazione dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni (con o senza compensazioni economiche), per lo svolgimento di attività di difesa in giudizio che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 luglio 2010, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 16 Luglio 2010
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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