Il quesito (del COA di Trani) verte sulla sussistenza di una condizione di incompatibilità a carico dell’avvocato che svolga l’attività di docente di discipline economico-aziendali presso un istituto tecnico statale.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“L’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, mentre prevede l’incompatibilità dell’iscrizione all’albo con “qualunque impiego od ufficio retribuito”, fa eccezione per “i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti secondari della Repubblica”. In questi ultimi casi i professori non versano in incompatibilità, neanche se l’insegnamento da loro svolto non riguarda materie giuridiche. L’espressione letterale della norma non lascia spazio ad altra interpretazione”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 22 aprile 2010, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 22 Aprile 2010
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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