Il quesito (del COA di Bergamo) verte sulla possibilità che un iscritto all’albo degli avvocati, divenuto residente di uno Stato extracomunitario, possa mantenere l’iscrizione all’albo anche se possiede un mero recapito in Italia.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Questa Commissione si è costantemente espressa sul tema del domicilio professionale, già a partire dal primo pronunciamento successivo all’entrata in vigore della l. 21 dicembre 1999, n. 526 (par. 28 gennaio 2000, n. 107), sottolineando che la norma ha equiparato il domicilio professionale alla residenza anagrafica ai fini dell’iscrizione, nell’ottica di consentire un diretto controllo dell’Ordine sull’operato dell’iscritto che svolga in concreto attività professionale nel proprio circondario.
Nel caso di specie l’Ordine sarà chiamato a vigilare, a prescindere dal dato dello spostamento della residenza anagrafica, sul corretto contegno dell’iscritto (ad esempio sotto il profilo della reperibilità e della regolarità delle comunicazioni) onde escludere che il domicilio professionale eletto non abbia carattere di effettività.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 22 aprile 2010, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 22 Aprile 2010
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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