Il Consiglio di Savona chiede se l’esenzione parziale dall’obbligo formativo prevista per la maternità sia estensibile al padre avvocato, in applicazione analoga della normativa sui congedi parentali.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Le situazioni soggettive previste nei commi primo e secondo dell’art. 5, del Regolamento 13 luglio 2007 sulla formazione continua obbligatoria costituiscono causa di esonero dall’obbligo a discrezione del Consiglio dell’Ordine competente da adottarsi con provvedimento motivato. Tra le cause (giustificate da ragioni lato sensu riconducibili ad un impedimento all’assolvimento dell’obbligo formativo) è esplicitamente previsto, oltre alla situazione di gravidanza e parto, anche “l’adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”.
Con valutazione specifica, ovvero con previsione generale integrativa del Regolamento, ben potrà il Consiglio disporre l’esonero parziale, anche adattando in via analogica la disciplina prevista nell’ambito del lavoro subordinato.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 22 aprile 2010, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 22 Aprile 2010
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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