Si chiede (da parte del COA di Piacenza) se “all’avvocato che nel corso del giudizio scelga, fra i documenti ricevuti dal cliente per predisporre le difese in causa, quelli da produrre in giudizio, competa o meno il diritto di esporre nella notula degli onorari la voce “ricerca documenti”.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La vigente tariffa forense (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) prevede nella “Tabella A – Onorari giudiziali” la voce “ricerca documenti”. Si deve ritenere – conformemente alla lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. 3 luglio 1991, n. 7275) – che tale locuzione individui una prestazione di ordine intellettuale di esame e scelta dei documenti che non va confusa con l’attività strettamente legata alla ricerca materiale degli stessi. Ciò è confermato non solo dalla distinzione rispetto alla “richiesta di documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai ecc.”, che figura nella “Tabella B – Diritti di avvocato” (n. 29), ma anche dalla collocazione della voce “ricerca documenti” subito dopo quelle “studio della controversia” e “consultazioni con il cliente” e prima di quella “preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta”.
Se, dunque, la “ricerca documenti” non si esaurisce nella mera attività materiale di reperimento degli stessi, per cui sono previsti eventualmente appositi diritti (n. 29 e n. 56), ma consiste in concreto nella preparazione/selezione della materia-base sulla quale innestare l’attività propriamente giuridica, è dovuto il compenso specificamente previsto. E’ naturalmente questione di fatto discernere se ricorra l’una o l’altra ipotesi.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 22 aprile 2010, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 22 Aprile 2010
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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