Il quesito (del COA di Bergamo) verte sulla possibilità, per un avvocato, di far parte di uno studio professionale associato di dottori commercialisti.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Questa Commissione si è già espressa sul punto con il parere del 25 maggio 2000, n. 130, nel quale si afferma che non sussiste alcun ostacolo alla costituzione di uno studio associato comune a professionisti legali e commercialisti.
Non si ritiene sussistano motivi per mutare il richiamato orientamento, attesa l’assenza di evidenti fattori di incompatibilità tra le due attività, anche sul piano della regolamentazione deontologica.
Quanto precede non fa venir meno la necessità di esercitare in modo puntuale la potestà di vigilanza attribuita all’Ordine, in particolare affinché l’iscritto utilizzi in modo corretto e veritiero il proprio titolo professionale e la denominazione “studio legale” prevista dall’art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815, senza cioè indurre in errore la clientela circa la reale composizione ed attività dello studio associato.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 febbraio 2010, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 24 Febbraio 2010
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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