L’ordine di Bergamo chiede parere circa la possibilità, per un iscritto all’albo degli avvocati, di inserire il proprio recapito, nell’ambito di un elenco telefonico per categorie, non solo nella parte dedicata al comune ove lo studio legale si trova, ma anche nelle sezioni che si riferiscono a località limitrofe.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Come la Commissione ha già avuto modo di considerare, da ultimo con il parere 29 gennaio 2009, n. 3, in risposta ad un quesito del medesimo Ordine bergamasco, allo stato attuale della legislazione non è possibile valutare la liceità di un messaggio informativo, che un avvocato intenda diffondere, solo sulla base di un giudizio riferito al mezzo di comunicazione prescelto ovvero al carattere – predeterminato o meno – dei destinatarî del messaggio stesso. Viceversa occorre che l’Ordine circondariale, cui compete la vigilanza disciplinare sugli iscritti negli albi, consideri il contesto e l’intento della comunicazione, verificando da un lato che il fine sia realmente informativo e non meramente captatorio, dall’altro che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi della dignità della professione e della tutela del cittadino-utente.
Si ritiene che questi principî debbano trovare un’applicazione anche nell’ipotesi sottoposta con il quesito in esame: la pubblicazione del nominativo dell’avvocato, unita agli effettivi recapiti dello studio, anche sotto la rubrica di uno o più centri della provincia in elenco, non rappresenta una pratica in sé deprecabile, in quanto non pare direttamente idonea a tradire l’affidamento del pubblico o a compromettere la genuinità dell’informazione resa.
Tuttavia l’Ordine mantiene il compito di sorvegliare affinché le modalità che l’avvocato sceglie per la comunicazione (ad esempio grafiche, linguistiche o di contesto) non siano nel loro complesso indecorose ovvero rappresentino una forma di concorrenza sleale nei riguardi dei colleghi.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 24 febbraio 2010, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 24 Febbraio 2010
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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