Avvocato – Norme deontologiche – Avvocato privo abilitazione Magistrature superiori – Esercizio attività difensiva in difetto di jus postulandi – Illecito deontologico – Validità procura – Irrilevanza.

Costituisce principio incontrastato quello secondo cui pone in essere un comportamento lesivo dei principi di correttezza e lealtà il professionista che sottoscriva una procura per attività da svolgere dinanzi ad una Autorità Giudiziaria in ordine alla quale egli sia privo di jus postulandi o che eserciti attività defensionale senza aver conseguito la necessaria abilitazione (nella specie, l’incolpato, privo di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, aveva ricevuto autonomamente il cliente, ricevuto ed autenticato una specifica procura a rappresentarlo dinanzi al Consiglio di Stato, redatto autonomamente l’atto difensivo, trasmesso l’atto al Collega abilitato per la mera sottoscrizione, nonché partecipato all’udienza dinanzi al giudice amministrativo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 28 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 18 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 28 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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