Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Inammissibilità

L’inutile decorso del termine previsto dall’art. 50 comma 2 del R.D.L. n. 1578/1933, che impone alle parti interessate l’onere di proporre impugnazione entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma, comporta la decadenza dalla facoltà di proporre gravame avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente proposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 settembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), decisione n. 1 del 26 gennaio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 26 Gennaio 2011 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Settembre 2008 (censura)
Giurisprudenza CNF

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