Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza.

L’art. 22, II co., c.d.f., deve costituire oggetto di interpretazione restrittiva, rigorosamente mirata a quei casi nei quali si è in presenza di una iniziativa giudiziaria e, parimenti, della effettiva possibilità di esperimento di quel tentativo di conciliazione che è, e resta, la ratio giustificativa della norma. Conseguentemente, va esclusa la responsabilità disciplinare dell’incolpato nell’ipotesi in cui si tratti non già di iniziative giudiziarie autonome assunte dal medesimo nei confronti di un collega, quanto piuttosto di reazioni conseguenti di iniziative in precedenza assunte da quest’ultimo (nella specie, si trattava di atti in opposizione, l’uno a sentenza dichiarativa di fallimento, l’altro a decreto ingiuntivo, nei quali l’incolpato, aveva, appunto, la veste dell’opposto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 28 febbraio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 21 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 28 Febbraio 2005
Giurisprudenza CNF

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