Art. 10 – Dovere di indipendenza.

Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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