Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Ricusazione intero C.d.O. – Inammissibilità – Proposizione singole istanze di identico contenuto per ciascun consigliere – Irrilevanza

La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio dell’ordine ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento.

In mancanza di una rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto quale motivo di impugnazione, la ricusazione costituendo, nel sistema processuale vigente, lo strumento per resistere alla eventuale violazione dell’obbligo di astensione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 27 Maggio 2009
Giurisprudenza CNF

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