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Chiavi di ricerca:
- numero: 9
- anno: 2019
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Mantova formula i seguenti quesiti: “1) La cancellazione a richiesta dell’iscritto, apparentemente non consentita in caso di pendenza a suo carico di procedimento disciplinare, così come previsto dall’art. 13 del regolamento 2/14, può o, meglio, deve essere disposta ugualmente in via amministrativa in caso di cessazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo o di incompatibilità ex articoli 17 e 18 L.P n. 247/12, a prescindere dalla pendenza del disciplinare? 2) nel caso in cui l’iscritto, sottoposto a procedimento disciplinare, chiedesse la cancellazione per motivi suoi personali (malattia, mancanza di lavoro, cessazione effettiva dell’attività, etc. etc.) permarrebbe a suo carico in ogni caso l’obbligo di versare alla Cassa i contributi obbligatori minimi fino alla definizione del procedimento disciplinare, che può durare anche più di uno o due anni?”.
    Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 9 del 16 Gennaio 2019