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Chiavi di ricerca:
- numero: 75
- anno: 2017
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Torino chiede se, visto l’art 2, co. 1 D.M. 16 agosto 2016 n. 178 (Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonche’ in materia di modalita’ di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), l’avvocato “possa avere, nella medesima città, un domicilio professionale principale ed uno secondario e se entrambi i domicili debbano o possano essere resi pubblici con inserimento nell’elenco degli iscritti”.
    Consiglio Nazionale Forense (Amadei Fausto), parere n. 75 del 25 Ottobre 2017