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Chiavi di ricerca:
- numero: 65
- anno: 2016
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo ha formulato la seguente richiesta di parere “è incompatibile ex art. 28, comma 10, Legge 247/2012, il Consigliere che successivamente all’elezione abbia ricevuto da un Curatore Fallimentare e da un Commissario Liquidatore di una procedura di concordato Preventivo incarichi di difesa della procedura in una causa civile, il primo, ed in un procedimento penale ex d.lgs. 231/01, il secondo? La legge, in caso di fallimento, sembra attribuire al Giudice Delegato solo il potere di autorizzare la costituzione in giudizio (art. 25, n. 6, e 31 L.F.) rimanendo la nomina del difensore atto del Curatore. Così pure, nell’ambito del Concordato Preventivo, il decreto di omologa sembrerebbe onerare il Commissario ad acquisire il parere del Comitato dei creditori e del Commissario giudiziale (e solo di notiziare il Giudice Delegato delle azioni giudiziarie e della nomina del difensore). Sicché, né in caso di fallimento, né di concordato preventivo, la nomina del difensore sembrerebbe avvenire da parte del Giudice Delegato”.
    Consiglio Nazionale Forense (Orlando Carlo), parere n. 65 del 25 Maggio 2016