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Chiavi di ricerca:
- numero: 16
- anno: 2020
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Venezia formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7, comma 1 della legge n. 53/1994, a mente del quale “l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge”. In particolare, il COA di Venezia chiede di sapere: a) se debba procedersi alla revoca anche in caso di irrogazione di sanzione disciplinare interdittiva (sospensione) non definitiva; b) se, in caso di revoca dell’autorizzazione, la stessa debba essere temporalmente parametrata sulla durata della sospensione o debba essere disposta in via definitiva.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 25 Giugno 2020