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Chiavi di ricerca:
- numero: 126
- anno: 2013
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Matera pone due quesiti: a) con il primo chiede parere sulla permanenza dell’obbligo di notificazione all’interessato della deliberazione di iscrizione nell’albo, obbligo già previsto dall’art. 31 del RDL n. 1578/33, ma non reiterato nell’art. 17 della L. n. 242/12, il quale contempla tale adempimento solo nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di iscrizione ed esclusivamente nei confronti dell’interessato; b) con il secondo quesito ritiene che in materia di cancellazione dall’albo la novella (sempre l’art. 17) non prevede più l’onere di notificare la deliberazione oltre che all’interessato, al Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello e il Tribunale.
    Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 126 del 11 Dicembre 2013