Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso cautelarmente – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto cautelarmente sospeso, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato cautelarmente sospeso, con decisione immediatamente esecutiva, e l’avvocato difensore che pure aveva controfirmato il ricorso non era abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 21 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 22 Maggio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 21 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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