Art. 34 – Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.

Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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