Art. 44 – Compensazione.

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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