Il COA di Palermo pone il seguente quesito: “Il Consiglio chiede di sapere se per il rilascio del certificato di continuità professionale a richiesta dell’interessato per l’iscrizione all’albo speciale della cassazione e giurisdizioni superiori, secondo la previgente normativa, la decorrenza dei dodici anni di effettivo esercizio professionale decorre dalla data del giuramento o da quella di iscrizione all’albo degli avvocati, atteso che l’atto formale del giuramento può avvenire a distanza di tempo rispetto alla data di delibera dell’iscrizione, per causa non dipendente dalla volontà dell’iscritto”.

La risposta è nei seguenti termini:
La Commissione segnala che per prassi l’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori viene deliberata sulla base della presentazione della certificazione del Consiglio dell’Ordine attestante la data di iscrizione all’Albo degli Avvocati.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 1

Quesito n. 117, COA di Palermo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 20 Gennaio 2016
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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