L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal Consiglio territoriale

Ai sensi dell’art. 71 ncdf (già art. 24 cdf), l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al Consiglio territoriale, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PErfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Ottobre 2012 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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