Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente)

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo. La violazione di tali consolidati princìpi da parte di un esponente che abbia la qualifica di avvocato può essere valutata quale indice di mancato rispetto dell’obbligo deontologico di competenza e formazione professionale (Nel caso di specie, un avvocato aveva impugnato al CNF il provvedimento con cui il COA aveva archiviato il suo esposto contro un Collega. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222

NOTA:
Sul difetto di legittimazione attiva dell’esponente cfr., tra le altre, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Capria), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185.
Sulla tassatività degli atti impugnabili dinanzi al CNF, cfr., tra le altre, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221, nonché con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 30 Gennaio 2013 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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