L’iscrizione in più albi professionali è possibile solo nei casi espressamente consentiti

L’iscrizione nell’albo degli Avvocati è incompatibile con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente consentita, e ciò a prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento della diversa attività professionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera COA di cancellazione dall’albo degli avvocati di un professionista perché contemporaneamente iscritto all’albo dei geometri).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 204

NOTA:
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016 ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Giugno 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26996 del 27 Dicembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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