L’appartenenza ad un ente di per sé non esclude l’eventuale responsabilità disciplinare del professionista

Ove l’avvocato operi professionalmente all’interno di una società o associazione, l’appartenenza all’ente non lo esonera di per sè dalla responsabilità disciplinare per gli illeciti che dovesse materialmente commettere (art. 8 ncdf, art. 5, co. 2, lett. l, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 31 Marzo 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25627 del 14 Dicembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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