Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente

Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione impugnata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 189

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 15 Marzo 2013
Giurisprudenza CNF

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