Ignorantia “legis” non excusat, anche in ambito deontologico

L’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché dette norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell’ambito dell’esercizio professionale. In ogni caso, l’ignoranza non è comunque giustificabile dopo un certo periodo dall’introduzione di una norma deontologica a carattere innovativo (Nel caso di specie, al professionista veniva contestata la violazione dell’art. 51 cod.deont. per aver assunto un incarico contro un proprio ex cliente prima che fosse trascorso “almeno un biennio” dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato impugnava la sanzione eccependo di aver ignorato in buona fede la nuova formulazione della norma -entrata in vigore già da circa 6 mesi al momento della condotta-, avendo egli fatto affidamento sulla previgente previsione deontologica che stabiliva un “ragionevole periodo di tempo”, anziché un “biennio”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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