La (asserita) violazione di norme procedurali davanti al Consiglio territoriale

La violazione delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi all’impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere dal ricorrente, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti allo stesso Consiglio locale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita illegittimità dell’ordinanza istruttoria per difetto di motivazione, avendo disposto l’acquisizione di alcuni documenti senza indicare le ragioni per le quali tale acquisizione sarebbe stata indispensabile ai fini della decisione, ragioni peraltro esplicitate solo con la decisione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il ricorso inammissibile in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, 16 luglio 2008, n. 77; Consiglio Nazionale Forense, 21 luglio 2003, n. 235.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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