L’apertura del procedimento disciplinare non presuppone necessariamente un esposto

Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 17 luglio 2014, n. 98

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 07-05-2013, n. 71.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 17 Luglio 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 02 Febbraio 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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