Art. 3. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero

1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale.
3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014)
(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)
(GU Serie Generale n. 241 del 16-10-2014)

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico

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