Incompatibilità tra svolgimento del tirocinio professionale ed appartenenza alle Forze dell’Ordine

E’ ben vero che le incompatibilità di cui all’art. 3 RDL 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti all’omonimo registro anche se legati da un rapporto di lavoro subordinato a soggetti pubblici o privati(*). E’ tuttavia altrettanto vero che la qualifica di pubblico ufficiale ed il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone evidentemente agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti. Ne consegue che, nel caso di appartenente alle Forze dell’Ordine, ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con i predetti doveri cui è tenuto il praticante avvocato(**), e ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica(***). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un Sovraintendente delle Forze di Polizia che ne aveva fatto richiesta).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 120
NOTE:
(*) Il principio di cui in massima, espresso con riferimento alla “vecchia” legge professionale, può ritenersi tutt’ora valido, stante il disposto di cui all’art. 41, co. 4, L. n. 247/2012, secondo cui “Il tirocinio puo` essere svolto contestualmente ad attivita` di lavoro subordinato pubblico e privato, purche´ con modalita` e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.
(**) In senso conforme, tra le altre, CNF sentenze nn. 171/2003, 288/2004, 10/2007, 52/2008, 162/2008, 138/2010, nonché, in sede consultiva, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 20.
(***) Con tale ultimo inciso, la sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da quanto espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 giugno 2002, n. 87, nonché da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 51.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 19 Luglio 2013 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 20 Ottobre 2011
Giurisprudenza CNF

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