Obblighi deontologici in caso di iniziativa civile o penale contro un collega

L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 canone II CDF nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di esser e convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria. E’ pertanto configurabile la violazione della predetta norma nel caso in cui l’avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa lo stesso giorno in cui sia stato depositato ricorso immediato al Giudice di Pace, a nulla rilevando che la comunicazione stessa sia pervenuta prima dell’avvenuta, effettiva notificazione dell’atto giudiziario.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
NOTA:
In senso conforme, CNF 200/2010.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 15 Marzo 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Novembre 2006 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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