All’avvocato sospeso è inibito anche l’esercizio (continuativo) della professione in via stragiudiziale

Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto (Nel caso di specie, l’avvocato cautelarmente sospeso aveva inviato 3 lettere di messe in mora).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 27 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Ottobre 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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